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DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE


A chi è rivolto

Tutti i cittadini

Descrizione

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Come fare

La normativa di riferimento per gli scarichi di acque reflue è il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche".
 Ai sensi del Decreto Legislativo n° 152/2006, si definiscono acque reflue domestiche quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Cosa serve

1 - RECAPITO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN FOGNATURA
 La Legge Regionale n° 13/1990 prevede, all'articolo 8 comma 2, che "Tutti gli scarichi civili devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall'apposito punto di allacciamento". A tale proposito, si ricorda che la Corte di Cassazione, con sentenza 14 luglio 2000 n° 9357, ha sancito l'applicabilità dell'articolo 1043 del Codice Civile, riguardante la servitù coattiva di scarico, anche nel caso in cui occorra attraversare fondi di altrui proprietà per allontanare le acque reflue derivanti dai servizi igienico-sanitari dell'edificio oggetto dell'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura.
 
Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi, nell'osservanza dei regolamenti approvati dall'Autorità d'Ambito Ottimale. In particolare, per quanto riguarda il Comune di Magliano Alpi gli scarichi domestici nella pubblica fognatura devono rispettare quanto previsto dall'Autorità d'Ambito Ottimale del Cuneese (A.T.O. n.4).

2 - ACQUE REFLUE DOMESTICHE RECAPITANTI FUORI FOGNATURA
Gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti fuori fognatura devono essere autorizzati dal Comune o dalla Provincia, in base alle rispettive competenze definite dalla normativa regionale, ossia dalla Legge Regionale 26 marzo 1990 n° 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e dalla Legge Regionale 17 novembre 1993 n° 48 "Individuazione, ai sensi della Legge 8 giugno 1990 n° 142, delle funzioni amministrative in capo a Provincia e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla Legge 10 maggio 1976 n° 319 e successive modifiche ed integrazioni".
 
SONO DI COMPETENZA DEL COMUNE:
gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti fuori fognatura e provenienti da:
1. insediamenti adibiti ad abitazione
2. insediamenti adibiti ad attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale
3. scarichi provenienti da insediamenti abitativi nei quali sono poste strutture sanitarie semplici, quali studi medici, dentistici e veterinari, pubblici o privati
4. scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività agricola con connessa unità abitativa, nel caso in cui lo scarico si origina esclusivamente dall'abitazione del conduttore del fondo agricolo.
SONO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA:
Tutti gli altri tipi di scarichi (industriali - derivanti da allevamenti etc.)

Cosa si ottiene

Acquedotto - fognature

Tempi e scadenze

Rilascio autorizzazioni entro 60 giorni

Durata dell'autorizzazione
L'autorizzazione è valida per 4 anni dal momento del rilascio ed è tacitamente rinnovata ai sensi dell'art.4 della L. R. n.6/2003 e s.m.i.
 
Tuttavia, il titolare dello scarico è tenuto a:
· Richiedere la voltura dell'autorizzazione in caso di trasferimento della proprietà dell'immobile ad altra persona (oppure di variazione del titolare/legale rappresentante della Ditta).
· Richiedere una nuova autorizzazione in caso di aumento del numero di persone servite e del volume di liquame giornaliero disperso, in caso di trasferimento in altro luogo dell'attività ovvero in caso di variazione della destinazione d'uso dell'immobile, suo ampliamento o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente.
 
Inoltre il titolare dello scarico è tenuto a dare comunicazione al Comune di interventi di variazione, ampliamento o ristrutturazione, anche qualora dagli stessi non derivi un cambiamento delle caratteristiche qualitative o quantitative dello scarico e di qualsiasi variazione del sistema di trattamento e dispersione autorizzato.

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ALLACCIAMENTI IN FOGNATURA:
Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A.
C.so Nizza 88, 12100 Cuneo
Numero verde: 800.194.065.
e-mail: acda@acda.it | Posta certificata: acda@legalmail.it  

SCARICHI NON IN FOGNATURA di competenza comunale
Comune di Magliano Alpi
UTC
Via Langhe 91
tel 0174 627039
E-mail: tecnico@comune.magliano alpi.cn.it

SCARICHI NON IN FOGNATURA di competenza Provinciale
Provincia di Cuneo
Corso Nizza n 21
tel:0171 4451
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
E-mail: urp@provincia.cuneo.it

Riferimenti Normativi

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 "Norme in materia ambientale"
Legge Regionale13/1990
L.R. n° 6/2003

Condizioni di servizio

La normativa di riferimento per gli scarichi di acque reflue è il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche".

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 03/04/2024


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