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COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE ENERGY CITY HALL





Descrizione

 Il Comune di Magliano Alpi, con D.G.C. N. 87 del 4/12/2020 ha costituito una Comunità Energetica sul territorio comunale denominata:

COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE ENERGY CITY HALL

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 28 aprile 2020,  Il Comune ha aderito al “Manifesto delle Comunità Energetiche per una centralità attiva del Cittadino nel nuovo mercato dell’energia”, promosso dall’Energy Center del Politecnico di Torino, entrando in sinergia attiva con un polo di eccellenza del mondo della ricerca sui temi energetici e delle smart city.

Il Comune di Magliano Alpi con il suo impianto fotovoltaico da 20 Kwp. installato sul tetto del Palazzo comunale condivide la propria energia pulita prodotta proponendosi come coordinatore della CER oltre che PRODUTTORE e CONSUMATORE. 

Nel 2021 il comune metterà a disposizione altri 20 Kwp. grazie al nuovo impianto fotovoltaico che verrà installato sul tetto della palestra comunale grazie al contributo del D.L. 34/2019 cosidetto Decreto crescita.

La quota Associativa stabilita è di €. 25,00/annui.

Chiunque fosse interessato a farne parte può presentare domanda scaricando e compilando il modello presente sul sito del Comune all’indirizzo: http://www.comune.maglianoalpi.cn.it/

Puoi fare parte della CER come PRODUTTORE/CONSUMATORE se hai un impianto fotovoltaico costruito dopo il 1 marzo 2020 collegato alla stessa cabina di trasformazione secondaria della zona di San Giuseppe, oppure se non hai un impianto fotovoltaico puoi partecipare come semplice CONSUMATORE.

Di che cosa si tratta?

Le comunità energetiche sono, in sostanza, delle associazioni tra produttori e consumatori di energia, finalizzate a soddisfare il proprio fabbisogno energetico attraverso la propria stessa produzione, realizzata mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili.


La Direttiva 2018/2001/UEvolta a promuovere l’uso di energia da fonti rinnovabili, con la quale è stata introdotta la definizione di comunità energetica rinnovabile (REC) come entità giuridica prevede:

– una partecipazione aperta e volontaria, da parte dei soci localizzati in prossimità dell’impianto di produzione (di proprietà della REC stessa),

– l’aggregazione di persone fisiche, EELL e PMI in qualsiasi forma purché non animate dal profitto come prima finalità, bensì obiettivi di miglioramento ambientale, sociale ed economico per i membri della REC e per il territorio su cui questa insiste.

In attesa del completo recepimento della Direttiva 2018/2001/Ue, la legge 28 febbraio 2020, n. 8 di conversione del decreto “Milleproroghe” decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, pubblicata in Gazzetta ufficiale, dà fin da subito la possibilità a tutti i cittadini di esercitare collettivamente il diritto di produrre, immagazzinare, consumare, scambiare e vendere l’energia auto prodotta, con l’obiettivo di fornire benefici ambientali, economici e sociali alla propria comunità. In particolare, ci si attende che comunità energetiche rinnovabili e con autoconsumo collettivo possano contribuire a mitigare la povertà energetica, grazie alla riduzione della spesa energetica, tutelando così anche i consumatori più vulnerabili.

 

Le regole da rispettare:

In base a quanto previsto dall’articolo 42-bis  del Decreto Milleproroghe “Innovazione in materia di Autoconsumo da fonti rinnovabili”:

  • gli impianti rinnovabili devono avere potenza non superiore a 200 kW e devono essere entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe (1 marzo 2020);
  • i soggetti partecipanti condividono l’energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente;
  • l’energia condivisa è pari al valore minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali associati;
  • l’energia è condivisa per l‘autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo;
  • nel caso di comunità energetiche rinnovabili i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell’associazione, alla medesima cabina di trasformazione MT/BT;
  • nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi devono trovarsi nello stesso edificio o condominio. Oggi solo il 20% dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici è autoconsumata localmente. Lo scarso risultato è dovuto anche all’attuale schema regolatorio che, prevedendo il meccanismo dello scambio sul posto, rende meno attraente la formula dell’autoconsumo in loco contestuale alla produzione. A livello di Paese, la prospettiva è di arrivare ad un autoconsumo pari a 4-5 volte le dimensioni del mercato attuale. 
  • Le comunità energetiche e i progetti di autoconsumo collettivo saranno un driver importante per il significativo incremento del consumo dell’energia laddove verrà prodotta. Per premiare l’autoconsumo istantaneo e l’utilizzo di sistemi di accumulo, sarà per l’appunto erogata dal GSE una tariffa incentivante, alternativa al meccanismo dello scambio sul posto con risparmi che sulla base di alcune stime, potrebbe essere compreso tra il 10 e il 40%.
Normativa di riferimento
  • Direttiva 2018/2001/Ue
  • Legge 28 febbraio 2020, n. 8 – art. 42 bis Decreto Milleproroghe
  • Documento di consultazione 112/2020/R/eel di ARERA

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