1) Ai cittadini maggiorenni che hanno lo stato libero, ovvero non essere legati da un precedente matrimonio civile oppure da un precedente matrimonio religioso trascritto nei registri dello stato civile. Oltre allo stato libero, è necessario che le persone che decidono di sposarsi non siano legate da vincoli di parentela, di affinità, adozione e di affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile;
2) Ai cittadini che hanno già compiuto 16 anni. In questo caso, è necessaria l'autorizzazione del Tribunale dei minorenni;
3) Ai cittadini già coniugati che hanno avuto annullato il matrimonio religioso o la cessazione degli effetti civile del precedente matrimonio civile;
E' il matrimonio contratto in Comune davanti al Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato Civile, alla presenza di due testimoni maggiorenni. Prima di procedere alla celebrazione del matrimonio è necessario eseguire le pubblicazioni di matrimonio nel Comune di residenza degli sposi.
Il matrimonio civile o religioso non può essere celebrato prima del 4° giorno compiuta la pubblicazione e non oltre il 180° giorno delle stessa.
Considerata la pluralità della casistica, si invitano i nubendi a voler contattare preventivamente l'Ufficio dello Stato Civile per informazioni dettagliate.
Il matrimonio civile è il matrimonio volto a produrre effetti unicamente per il diritto dello Stato ed è disciplinato dalla legge statale quanto alle condizioni richieste agli sposi per contrarlo, alle formalità preliminari che devono essere svolte, alla celebrazione, alle cause e ai termini di impugnazione. Il matrimonio civile è, dunque, un atto pubblico complesso, perché unisce la volontà degli sposi con le attestazioni e le dichiarazioni di un pubblico ufficiale, che non si limita a raccogliere la volontà degli sposi ma li dichiara uniti in matrimonio.
La celebrazione del matrimonio civile è regolata dal titolo VI del codice civile. Nel giorno stabilito l'Ufficiale di Stato Civile (Sindaco o suo delegato) formalizza il matrimonio nella casa comunale alla presenza di due testimoni maggiorenni, anche parenti.
Possono contrarre matrimonio civile i cittadini italiani e stranieri che abbiano effettuato, senza opposizione, le pubblicazioni.
I matrimoni vengono celebrati nell'orario e nei giorni come da Regolamento.
Quali sono le condizioni necessarie per contrarre il matrimonio civile?
Il codice civile prevede alcune condizioni perché i futuri coniugi possano contrarre matrimonio, e cioè:
• non devono essere minorenni (solo con autorizzazione del tribunale può sposarsi anche chi ha compiuto 16 anni);
• non devono essere interdetti per infermità di mente ;
• non devono essere vincolati da un precedente matrimonio;
• la donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili (divorzio) del precedente matrimonio;
• non possono contrarre matrimonio tra loro:
1. gli ascendenti (i nonni) e i discendenti in linea retta (figli nati nel matrimonio o nati fuori del matrimonio);
2. i fratelli e le sorelle;
3. lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4. gli affini (i parenti del coniuge) in linea retta;
5. gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6. l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7. i figli adottivi della stessa persona;
8. l'adottato e i figli dell'adottante;
9. l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato;
10. persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.
Devono essere state effettuate le pubblicazioni a cura dell’ufficiale dello stato civile e devono essere decorsi almeno quattro giorni dal loro compimento.
Che cosa sono le pubblicazioni di matrimonio
E' il procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza degli sposi, verifica l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio "pubblicizzando" l'intenzione degli sposi con l'affissione all'Albo Pretorio digitale di idoneo atto, per un periodo di 8 giorni consecutivi. Trascorsi tre giorni dal termine della pubblicazione, l'Ufficiale di Stato Civile, se non gli viene notificata nessuna opposizione al matrimonio, rilascia un certificato in cui dichiara che non ricorre nessuno degli impedimenti previsti dalla legge italiana, agli effetti civili del matrimonio. Il matrimonio potrà essere celebrato nella Casa Comunale a partire dal 4° giorno della compiuta pubblicazione ed entro e non oltre 180 giorni, davanti al Sindaco o da un suo delegato, alla presenza di due testimoni maggiorenni.
La richiesta di pubblicazioni deve essere fatta da entrambi gli sposi (o da un terzo che ha ricevuto da questi autorizzazione a mezzo di procura rilasciata con scrittura privata, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, o da chi esercita la tutela per i minori di età compresa fra i 14 e i 18 anni) all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno degli sposi.
Il tribunale, su richiesta dei futuri sposi, può autorizzare, con decreto, per gravi motivi, la riduzione del termine di 8 giorni della pubblicazione e, per cause gravissime (ad esempio uno dei futuri sposi è in fin di vita), l’omissione delle pubblicazioni stesse, quando gli sposi dichiarino davanti al cancelliere del tribunale che non sussistono motivi di impedimento.
Per la pubblicazione del matrimonio occorre presentarsi con una marca da bollo dell’importo di 16,00 euro, nel caso in cui i futuri sposi siano residenti nello stesso comune, oppure con due marche da bollo, nel caso in cui uno di essi sia residente in un altro comune.
Chi celebra il matrimonio civile e dove può essere celebrato
Il matrimonio civile e l'unione civile vengono celebrati dall’ufficiale dello stato civile che può essere il Sindaco, il vicesindaco, un assessore o un consigliere comunale, un presidente di circoscrizione, il segretario comunale, un dipendente comunale a tempo indeterminato (e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato) che abbia superato un apposito corso o, anche, un cittadino italiano che abbia i requisiti per l’elezione a consigliere comunale.
Tra il celebrante e gli sposi non vi deve essere incompatibilità per vincoli di parentela o affinità in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado.
L’ufficiale di stato civile deve indossare la fascia tricolore.
Se le persone non sono in grado di comprendere, come il caso dello straniero, l’ufficiale di stato civile provvede a nominare un interprete che dovrà sottoscrivere l’atto.
Qualora gli interessati non possano apporre la propria firma, l’ufficiale dello stato civile deve indicare tale circostanza nell’atto e le ragioni di tale impedimento.
Per la celebrazione del matrimonio è necessario che siano state effettuate le pubblicazioni.
Documenti necessari
1) Documento d'identità valido e codice fiscale;
2) Se non italiani: nulla osta al matrimonio rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio Stato in Italia completa dei dati anagrafici, debitamente legalizzato presso la Prefettura di Cuneo, ad eccezione per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja mentre per i cittadini dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco è necessario il Certificato di Capacità Matrimoniale;
3) Compilare la richiesta per la prenotazione della sala per la cerimonia almeno 20 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio, unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento;
4) In caso di pubblicazioni è necessario una marca da bollo se entrambi gli sposi sono residenti nello stesso comune; se residenti in comuni diversi ne occorrono due; Tutta la documentazione necessaria sarà richiesta dall'Ufficiale dello Stato Civile.
Una volta ottenuta l'autorizzazione per potersi sposare, la celebrazione deve essere fatta entro 180 giorni, da calcolarsi dal 4° giorno del termine delle pubblicazioni.
Devono essere state effettuate le pubblicazioni a cura dell’ufficiale dello stato civile e devono essere decorsi almeno quattro giorni dal loro compimento.