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Unioni civili

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Due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un'unione civile. Dall'unione civile derivano diritti e doveri reciproci: è necessario contribuire ai bisogni comuni, coabitare e aiutarsi moralmente e materialmente.

Impedimenti

Non è possibile costituire unioni civili nei casi in cui:

  • sussista per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un vincolo di unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • sia stata dichiarata l’interdizione di una delle parti per infermità di mente;
  • sussistano tra le parti rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87
  • sia intervenuta la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.


A chi è rivolto

A persone maggiorenni dello stesso sesso.  La richiesta di costituzione dell’unione civile è regolata dall’art. 70-bis del DPR 396/2000. La coppia può scegliere liberamente il comune a cui rivolgersi per costituire l’unione civile, indipendentemente dalla residenza (art.70-bis comma 1). 

Descrizione

Due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un'unione civile. Dall'unione civile derivano diritti e doveri reciproci: è necessario contribuire ai bisogni comuni, coabitare e aiutarsi moralmente e materialmente.

Impedimenti Non è possibile costituire unioni civili nei casi in cui:

  • sussista per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un vincolo di unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • sia stata dichiarata l’interdizione di una delle parti per infermità di mente;
  • sussistano tra le parti rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87
  • sia intervenuta la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

Come fare

Chi può costituire un'Unione Civile Due persone dello stesso sesso maggiorenni che non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge: a. non essere  sposati o parti di altra Unione Civile
b. non essere interdetti  per infermità di mente (art.85 c.c.)
c. non devono sussistere tra le parti  rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione (art. 87 c.c.)
d. nessuna delle parti deve aver conseguito  una  condanna definitiva  per omicidio consumato o tentato sul  coniuge o sulla  parte dell'Unione civile dell'altra (art. 88 c.c. ) Il cittadino straniero che vuole  costituire un' Unione Civile in Italia deve essere in possesso della dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese di nulla osta all'unione civile completa dei dati anagrafici, debitamente legalizzata presso la Prefettura di Cuneo, ad eccezione per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja. Ai sensi degli artt. 21 e 22   del D.P.R. 396/2000, i documenti emessi all'estero devono essere tradotti e legalizzati.

Cosa serve

Chi vuole procedere all'unione civile deve presentarsi presso l'ufficio di Stato Civile del Comune per la compilazione della documentazione necessaria e per concordare la data e le tempistiche tecniche muniti entrambi di carta d'identità in corso di validità e codice fiscale.

Il processo verbale viene redatto dall’Ufficiale dello Stato Civile al momento in cui riceve la richiesta della coppia dopo averne verificato i presupposti di legge indicandone l’ identità, la richiesta fatta, e le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta.
Al termine il processo verbale è sottoscritto dall’ufficiale di stato civile unitamente alle persone richiedenti (art. 70 bis comma 3). La redazione del processo verbale è fatta secondo la Formula 1 dell’Allegato A del Decreto del Ministero dell’Interno del 28 luglio 2016 (detto “formulario”).

Cosa si ottiene

Unioni civili

Tempi e scadenze

Le verifiche sulle dichiarazioni rese dalle parti devono essere effettuate entro 30 giorni dalla data di redazione del processo verbale da parte dell’ufficiale di stato civile (art. 70-ter comma 1). Da tale data oppure anche da data antecedente (se le verifiche sono completate prima del termine di 30 giorni e l’ufficiale di stato civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti) le parti possono presentarsi all’ufficiale dello stato civile per costituire l’unione civile.

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Condizioni di servizio

La richiesta di costituzione dell’unione civile è regolata dall’art. 70-bis del DPR 396/2000. La coppia può scegliere liberamente il comune a cui rivolgersi per costituire l’unione civile, indipendentemente dalla residenza (art.70-bis comma 1).

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Argomenti:Pagina aggiornata il 09/10/2024


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